LE DENUNCE ANONIME NELLO STATO VENETO, UN PO’ DI CHIAREZZA.
FANNO PARTE della “leggenda nera” creata ad arte per diffamare la memoria di uno stato che invece era un esempio di civiltà e tolleranza, fin che durò, che aveva pochi eguali nel mondo di allora. Il cittadino veneto (come si direbbe oggi), non era affatto in balìa di tiranni sanguinari ed oscurantisti.
Innanzitutto qui si parla di reati contro la sicurezza o il regolare funzionamento dello stato (ad esempio il mancato pagamento di tributi), che avevano per la loro rilevanza, un trattamento a parte: “nella maggioranza dei casi l’istruzione di un processo ha origine dal ricevimento di una denuncia scritta, deposta in una delle bocche del leone disseminate per la città. Per esser valida, la denuncia deve indicare almeno due nomi di testimoni altrimenti il magistrato non la prende in considerazione a meno che il consiglio dei X non dichiari si tratti di affari di stato.
Nel momento in cui scatta l’Inquisizione speciale e i giudici hanno in mano elementi probanti per la colpevolezza, il Consiglio dei X stabilisce se si deve procedere o meno all’uso della tortura, previo parere del medico che deve stabilire se l’imputato sia in grado di sopportarla. Comunque, la Repubblica abbandonerà la pratica della tortura nei procedimenti penali molto prima della pubblicazione dell’opera di Cesare Beccaria “Dei delitti e delle pene” (1764) che ne raccomanda l’abolizione.
Stabilita la pena da comminare il Consiglio dei X pretende, essendo un delitto che minaccia la sicurezza dello stato, che ad essa non si possa appellare, perché i suoi membri agiscono in nome e per conto del Maggior Consiglio, unico organo che potrebbe riesaminare il processo. ”
Quindi nessun regime del terrore nello stato veneto (che i “giacobini” progressisti invece instaureranno, ad esempio, in Francia e poi ovunque prenderanno il potere, anche in tempi moderni). Meditate, amici, meditate…