LA SCHIAVITU’ NELL’ISLAM
La schiavitù nell’Islam è legittimata da diversi passi del Corano, dalla prassi di Maometto e dei primi musulmani, e dalla secolare tradizione islamica. Possono essere ridotti in schiavitù solo i non musulmani, e mantengono (come negli altri sistemi sociali e culturali schiavistici) un ruolo marginale nella società.
Nella prima fase dell’espansione islamica araba gli schiavi provenivano dalle popolazioni conquistate. La stasi delle armate di terra nell’VIII secolo non ha fermato la deportazione di schiavi che venivano razziati dai territori cristiani del sud Europa, dall’Asia centrale e soprattutto dall’Africa sub-sahariana e orientale. Tra il 650 e il 1900, il numero degli africani schiavizzati da mercanti islamici è stimabile (con larga approssimazione) tra 11-18 milioni di persone, cifra pari o superiore alle stime della ben più nota tratta atlantica “cristiana” (7-12 milioni). Nel solo periodo 1530-1780 i cristiani europei ridotti in schiavitù con scorrerie costiere e abbordaggi in mare aperto sono stimabili in 1-1,25 milioni.
In epoca contemporanea, nelle nazioni islamiche la schiavitù è gradualmente venuta meno per imposizione delle potenze occidentali.
Il Corano e la tradizione islamica ammettono la liceità della schiavitù.[1][2] Sebbene in arabo il termine proprio indicante lo schiavo sia ‘abd, nel Corano questi sono indicati con l’espressione “coloro che possiede la tua mano destra” (o equivalenti). Nel Corano si trovano molti passi che descrivono la liberazione degli schiavi come gesto pio e buono, ma complessivamente la schiavitù viene accettata e normata, in particolare la schiavitù sessuale femminile.
Caratteristiche generali
Il Corano e la tradizione islamica stabiliscono la naturale sottomissione degli schiavi ai rispettivi padroni, e in particolare il diritto di questi a godere dei favori di schiave sessuali. Diversamente dal matrimonio, per il quale è imposto il numero massimo di 4 mogli, non c’è limite al numero di concubine. La costrizione alla prostituzione di una schiava sessuale è vietata se questa desidera la castità, ma se viene comunque costretta le viene perdonata l’azione “malvagia”. Viene consigliato (ma non imposto) un trattamento umano e la possibilità (non il diritto) di un riscatto, a discrezione del padrone, atto di generosità che può valere come espiazione dei peccati di omicidio involontario, spergiuro e ripudio avventato. Le persone tradizionalmente oggetto della schiavitù sono i prigionieri di guerra, catturati in occasione della jihad contro i non credenti, e i figli di schiavi. I musulmani non possono essere ridotti in schiavitù. La conversione di uno schiavo all’islam è condizione necessaria ma non sufficiente alla liberazione. Lo schiavo credente è considerato meglio del libero non credente, con un conseguente trattamento più umano.
Tradizionalmente gli schiavi maschi sono stati impiegati principalmente come manodopera lavorativa e forza militare. Talvolta gli schiavi-soldati potevano godere di uno stato sociale migliore di molti uomini liberi: come caso limite cf. i mamelucchi egiziani, che tra il 1250 e 1517 ressero il sultanato d’Egitto. Le schiave erano deputate alla servitù domestica e/o al concubinaggio. Una donna libera poteva possedere uno schiavo maschio ma non poteva usarlo sessualmente. I diritti propri degli schiavi (proprietà, eredità, matrimonio) sono vincolati all’assenso e controllo dei rispettivi padroni. Nel caso di una schiava data in moglie, mentre nel caso di donne libere queste mantengono la quota, la dote viene incassata dal padrone. Un padrone che sposa una propria schiava non deve versare una dote, e alla morte del padrone la schiava acquista la libertà.