di Gualtiero Scapini
Interessante questo Decreto del Veneto Senato del 1643. Si ordina, in sostanza, alle autorità massime locali, il controllo delle pubbliche spese con autorità di sanzione per chi, avendone facoltà, abbia autorizzato spese indebite. Si fa inoltre obbligo di invio di una relazione semestrale alla magistratura centrale competente su come sono stati fatti i controlli, sotto responsabilità diretta delle autorità massime locali stesse.
Come si vede un controllo piramidale, fino ai massimi vertici, nel quale son ben stabilite le responsabilità di ognuno. Impietoso paragone con il nostro tempo.
Ecco il testo :
ANNO 1643. 15. APRILE . IN PREGADI .
ALLI RETTORI DELLE CITTA’ DI TERRA FERMA, E SUCCESSORI.
Deliberò con matura Prudenza il Senato, con Decreto 16. Novembre 1621. quello, che dovesse esser osservato nel darsi, e riceversi gli Ordini di Banca da Nostri Rappresentanti, e perché contro la presente volontà ben espressa s’intende andarsi introducendo diversi abusi. Vi commettemo però col medesimo Senato, che dobbiate far di nuovo consegnare a tutti li Comuni della Vostra Giurisdizione la medesima Parte, facendo che sia eseguito pontualmente il suo contenuto, al qual fine la riceverete aggiustata in stampa, dovendo nel resto
da Voi Podestà, e da Voi Capitanio, per quello, che a cadauno spetta, esser fatta eseguire.
E perché
è risoluta volontà Pubblica, che abbia la suddetta deliberazione il suo effetto, volemo, che da Voi Capitanio, e successori Vostri siano di tempo in tempo
rivedute esattamente tutte le spese, che dal Territorio saranno fatte per l’Ordine di Banca, e ritrovando alcuna partita contraria alla suddetta deliberazione, la farete levare, eseguendo contro li Sindici, ò Capi, che avessero trasgredito quanto in essa è disposto. In oltre volemo, che di sei in sei Mesi facciate cavar copia delle spese fatte per occasione d’Ordine di Banca, e sottoscritta di propria mano,
con giuramento la invierete di tempo in tempo al Magistrato dell’esecuzioni delle
deliberazioni del Senato, qual sarà obbligato farne formar ristretto, e presentarlo nel Collegio Nostro, con la considerazione delle partite, che vi fossero contrarie alla suddetta Parte;
ne Voi sarete lasciato andare a Capello, se al Vostro ritorno non portarete fede al Segretario alle voci del medesimo Magistrato d’aver inviato la suddetta copia da sei in sei Mesi come sopra.
E per quello che riguarda alle spese fatte dalla Città per occasione di Pubblici Rappresentanti, in Concieri di Casa, Fornimenti, e Biancherie, e simili in tutto proibiti dalle Leggi; doverete Voi Rettori, e Successori medesimamente rivedere di sei in sei Mesi le Partite delle spese sopraddette, inviandole come sopra al Magistrato suddetto; se non con Fede d’esso Magistrato della missione suddetta, onde possa esser fatta l’istessa diligenza, che per li Territori è ordinata.
E da mò sia commessa al Secretario alle voci l’esecuzione per quello che spetta alle sedi predette.
Pellegrino Marazzi Dod. Duc.
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