I FONDAMENTI GIURIDICI DELLA SERENISSIMA.
di Edoardo Rubini
Con buona pace degli Illuministi, il diritto perfetto non è di questa terra. Solo il diritto di un sistema autoritario prescinde dalla società che deve governare (ma a questo portano le astrattezze illuministe, se applicate con rigidi dogmi). Compito di un sistema giuridico è armonizzare i rapporti tra i consociati con opportune norme che conservino (adottandola senza stravolgerla) la Civiltà ereditata da tempi immemori, poiché essa contiene in sé i principi sacri. La fede religiosa è il fondamento centrale dell’identità etnica. A sua volta, sull’identità storica si dovrebbe fondare la sovranità politica (almeno come capacità di autodeterminazione).
In questo senso i Veneti hanno seguito nella storia una strada tutta loro. Avvantaggiata dal non aver subito i condizionamenti del sistema feudale, la Repubblica Serenissima ha concepito il diritto come elemento distintivo della propria sovranità. Possiamo quindi analizzare la struttura del Diritto antico, paragonando l’ordinamentoveneto con quello europeo, tra Medio Evo ed Età moderna.
DIRITTO VENETO
Ius costitutum (promissione dogale, statuti veneziani, capitolari)
Deliberazioni dei Consilia
Consuetudini approvate
analogia legis et iuris
poteri discrezionali del giudice
statuti dei Veneti Dominii
DIRITTO COMUNE (ROMANO)
Corpus iuris civilis
leggi imperiali
diritto canonico
statuti delle singole terre
Dagli albori del Medio Evo, fino all’avvento della codificazione ottocentesca (che accompagnò la creazione dei singoli ordinamenti statali), quasi tutto il mondo occidentale si resse su un fondamentale assetto giuridico: nelle singole terre o città vigevano gli Statuti (compilazioni composte da un insieme di norme di varia natura, prodotte localmente sulla scorta di consuetudini), tuttavia integrati dal jus commune d’ascendenza romana, diede all’Europa un comune assetto giuridico. Non così nelle terre venete.
Il diritto veneto rappresenta un’eccezione: anche esso si formò sotto forma di statuto (ovvero norme prodotte in loco), tuttavia vantò la prerogativa di escludere il diritto romano persino come fonte integrativa. L’ordinamento che ebbe vigenza nella Veneta Serenissima Repubblica disponeva di criteri per “autointegrare” le proprie lacune; inoltre, dopo il medio evo, diede corso a una produzione legislativa del tutto autonoma, anticipando di molti secoli gli stati moderni. Sino ad oggi si è pensato che l’originalità di tanti principi giuridici adottati in terra veneta fosse dovuta alle esigenze peculiari dell’aristocrazia locale, non considerando che lo stato si limitava a recepire, attraverso le Magistrature, le regole che la società veneta aveva maturato nell’uso da tempo immemore, con servandone così i valori…
Bravo Milo, che Dio te ne renda merito!