LA LEGGE SULLE PERLE
Doretta Davanzo Poli![]()
risposta a M.U. che mi chiede delle perle di vetro, a lume nel ‘500: “A Venezia è nota la severità delle Leggi suntuarie riguardo alle perle orientali per l’alto valore delle stesse. E’ documentato che perle vere venivano concesse alle donne sposate per i primi dieci anni di matrimonio e che di solito si trattava di un passaggio temporaneo tra suocera e nuora. Poichè era proibito alle cortigiane di portarne, allora si ornavano il collo con tondini d’argento, di madreperla o… di vetro soffiato, molto simili ( difficili da riconoscere in un ritratto). In un Decreto del Consiglio dei Dieci del 13 maggio 1502, si legge:” …l’inzegno di homeni è talmente subtiliado che… hano trovado modo de far perle de vedro over cristallino, omnino simile alle bone…” A chi facesse o lavorasse o facesse fare perle false si minaccia il taglio della mano destra e il bando per un decennio. Si deduce poi in un successivo provvedimento del 1618 che fossero così ben fatte da non essere distinguibili dalle vere e che quindi nessuno aveva coraggio di denunciare chi le portava.
[ cfr. G.Bistort, Il Magistrato alle Pompe della Repubblica di Venezia, Bologna, Forni, 1969,pp. 184-198; D.Davanzo Poli, Le cortigiane e la moda, in “Le cortigiane di Venezia” catalogo della mostra, Venezia, Berenice, 1990, pp.99-103; e ne accenno anche nel libro “Abiti antichi e moderni dei Veneziani”, edito da N.Pozza di Vicenza nel 2001]
In alcuni ritratti rinascimentali (pare che anche Leonardo fosse riuscito a riprodurne artificialmente di luminosissime) sembra di riconoscere le perle false perché vi si vede attraverso, o variano colore a seconda del fondo.” DDP