ANDREA GRITTI, LA RIFORMA DELLE LEGGI DELLA REPUBBLICA.
ritratto del Tiziano Vecellio di Gritti
Il giudice veneto applichi secondo legge, se non vi è legge prevista secondo consuetudine, se anche la consuetudine manca si affidi alla sua coscienza e pronunci la sentenza nello spirito di giustizia, poiché un giorno ne risponderà davanti a Dio.
“Di tutte le cose nulla si ritrova tanto virtuosa quanto la venerabile lexe, per le quali le cose divine et humane da i cativi sono difese et con le repulse di quelle ogni inquità si è frenata. Imperciò che ritroveremo tutti gli statuti fatti da noi e dalli predecessori nostri di tanta confusione implicadi che per la indebita composizione li nostri zudesi…circa la osservanza di alcuni spesse fiade vacillano”. La grande riforma legislativa promossa dal Gritti, muove dalla necessità di metter ordine alle leggi, onde rendere agevole il lavoro dei giudici.
Viene nominata una commissione di 20 “saggi” (quelli lo erano sul serio), presieduta da tre senatori (con la solita turnarietà) che riordina la legislazione dello stato redigendo l’edizione grittiana degli “Statuta Veneta”, pubblicati nel marzo del 1537.
Si precisa nell’introduzione, a nome del Doge: “Volendo dunque che tutti alla giurisdizione nostra siano usi ad essere sottoposti, volemo e comandemo strettamente che i nostri zudesi nel judicare da desordini di quelli che ne partino, ma con ogni diligenzia quelli osservando faza e renda piena justizia a tutti. E se accadesse alcuna volta, che non fosse espressamente definida (perché vi sono più casi delle leggi poste a regolarli), si cercherà in essi statuti qualche caso simile…se altramenti il caso è diverso e tal consuetudine non si trova, faza i nostri zudesi come justo come alla sua providenza parerà AVENDO DIO DAVANTI AGLI OCCHI DELLA SUA MENTE, Sì CHE NEL GIORNO DELLA LORO MORTE, ESSI POSSANO DAVANTI AL TREMENDO ZUDESE (severo giudice, cioé Dio) RENDERE DEGNA RAZON.
E’ stato più vote rilevato il pragmatismo della legge veneta, lo stesso che troviamo attualmente nel sistema giuridico inglese ed americano. Quindi, se vi raccontano che Napoleone ci incivilì col suo codice che traeva ispirazione dal diritto romano, voi tenete a mente quanto sopra:
i Veneti avevano le loro leggi, basate sul senso di giustizia in cui la Legge è al servizio dell’Uomo e dei Prìncipi più alti di Equità e non della norma intoccabile anche quando finisce ,s e applicata, per produrre danno sull’innocente. Inglesi prima ed americani poi, non hanno mai adottato codici di ispirazione francese, eppure la loro maniera di far giustizia, la loro efficienza in quel campo, vengono oggi presi a modello.
— conTeresa Davanzo
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