Il banditismo e l’autodifesa. Ancora un esempio da San Marco.
Di Millo Bozzolan
La difesa e la sicurezza del territorio erano in sostanza affidati alla stessa comunità:
Debbano li detti huomini della Villa o Commun (cittadina o villaggio in cui non erano presenti forze dell’ordine), ove fosse commesso alcun Delitto, suonar Campana a martello, e andar a prender (ovvero catturare ), o ammazzar li delinquenti, e non lo facendo, siano obbligati a rifare il danno alli interessati, di quel modo che, parerà alli Rettori delle città principali…
Udite, udite… i paesani DOVEVANO cercare di prendere i delinquenti e, in flagrante, erano autorizzati ad ammazzarli, pena il risarcimento del danni alle vittime stesse.
Precisa Edoardo Rubini, nel suo libro “Giustizia Veneta” : il principio generale vuole che il bandito, ovvero una persona condannata in contumacia, con divieto di ritorno nel territorio in cui aveva compiuto i misfatti, che commettesse contraffazion de bando, possa essere impunemente ctturato, ferito o ucciso, da chiunque, a volte con premio in denaro. Lo stesso provvedimento del bando conteneva la taglia da erogare a chi, biro o civile, avesse consegnato il bandito vivo o la sua testa. e tale somma veniva prelevata dai beni di questi delinquenti. Altro che le leggi italiote!!!
fonte: Giustizia Veneta, di Edoardo Rubini, ed. Filippi, Venezia.