IL SISTEMA GIUDIZIARIO VENETO: SI PUO’ PARLARE DI “GIUSTIZIA VENETA” ?
Di Ivone Cacciavillani
Si può avere il dubbio legittimo se sia corretto parlare di un ordinamento della giustizia per l’intero Dominio, considerato che ogni “Terra” conservò a seguito della Dedizione i propri Statuti, evolvendoli in ampia autonomia.
Operarono però due elementi, che contribuirono nel tempo, ad una certa omologazione del sistema Il primo fu che tutte le sentenze locali erano soggette al controllo delle autorità giudiziarie della Dominante. Un sistema perfettamente omologo all’attuale, dove le sentenze delle Corti territoriali sono soggette al supremo controllo della Corte di Cassazione.
Il sistema provocò conseguenze molto marcate con l’osmosi di principi dal centro alla periferia: quando una sentenza locale veniva riformata a Venezia, era naturale che costituisse precedente e inducesse gli organi locali ad uniformarsi alla giurisprudenza dell’autorità centrale, per evitare eventuali annullamenti successivi.
Un secondo fattore omogeneizzante fu l’osmosi professionale degli avvocati (avogadori) locali, generalmente ammessi a patrocinare le loro cause anche davanti alle Magistrature supreme centrali, dalla cui frequentazione ricavavano esperienze, nozioni e principi che inevitabilmente immettevano negli ordinamenti locali.