LA TUTELA E LA DIFESA DEI CARCERATI POVERI A VENEZIA
Millo B.
Testo della Parte (Delibera) del Maggior Consiglio in data 24 luglio 1475:
Si deve considerare che di tempo in tempo i nostri progenitori hanno sempre provveduto in ordine ai bisogni ed alle necessità di quegli infelici rinchiusi in carcere che, non potendo contare sull’assistenza legale di un avvocato che li difenda presso gli uffici giudiziari, patiscono gravi danni e malanni alla salute e dietro di loro le loro mogli ed i loro figli, sicché ogni giorno cresce il loro numero e dev’essere uno dei compiti primari dell’assistenza pubblica procurare loro un sussidio e far sì che i carcerati ricavano visite. diverrà legge che, a beneficio pubblico, sia eletto nel nostro Maggior Consiglio….un nostro nobilhuomo come avvocato dei carcerati poveri, sia uomeni che donne, con mandato di due anni e facoltà di rielezione.(Si stabilisce) che egli non possa occuparsi di affari estranei a questo ufficio. che abbia le visite ai prigionieri almeno due volte la settimana e ogni altra volta che ne abbia necessità, sotto pena di lire 10 per ogni omissione.
…ma l’istituto della difesa gratuita risale istituzionalmente almeno al 1200.
San Marco loggetta Venezia sotto forma di Giustizia (Sansovino)