LE CORPORAZIONI, LE REGOLE DEI “MURERI”
Di Milo Boz
Accenno alla Corporazione di “Mureri” (muratori) e questo mi permette di precisare che queste “associazioni” di mestiere erano comuni anche in Terraferma. Lo stato controllava gli statuti (le cui origini erano molto antiche) ma lasciava ampio margine di autogoverno. La corporazione eleggeva il suo “segretario o gastaldo” e in consiglio regolava l’attività che riguardava il controllo del rispetto delle norme nello svolgimento del lavoro. Non solo, assicurava un concreto welfare agli associati, aiutandoli se in difficoltà economica, o facendo presenti le esigenze della categoria presso i governanti veneti, centrali e periferici.
Era fatto divieto, ad esempio, di accettare un nuovo incarico, prima di aver terminato i lavoro in corso, salvo permesso del committente (pensa te come erano più avanti di noi anche in questi particolari… ) ‘, vi era l’obbligo di stabilire i compensi prima dell’inizio dei lavori; dal 1606 per entrare nella corporazione si doveva sostenere una prova pratica, che consisteva nel far un camin con napa francesca, un canton taiade le piere cote, e drezzar una colonna affusada che siano a piombo. Questo stabiliva il capitolato.
Una norma dei Cinque Savi sopra le Mariegole stabiliva nel 1578 le paghe, a tutela dei clienti e degli associati, mentre un altro editto proibiva alle imprese edili di sconfinare nel suolo pubblico.
I Giudezi del Piovego imponevano una licenza quando vorranno destruzer e reffar parte o tutto di alcun stabbile, botteghe o fabbrica… inanti che diano principio al lavoriero.
E nella Terraferma, lo schema era pressoché identico.
sunto da I MESTIERI DI VENEZIA edito dal Gazzettino