SULLA REPRESSIONE DEL CRIMINE, LEGGI DURE DI SAN MARCO
Di Marco D’Aviano
La Parte (Legge) del Cons. Dieci 31 maggio 1536 stabiliva che tutti gli uccisori sfuggiti alla giustizia dovessero subire la generale confisca dei beni ed essere messi al bando da tutto lo Stato, se il delitto era stato compiuto a Venezia, con facoltà di eliminazione anche all’estero, se il reo fosse stato straniero. La Parte Cons. Dieci 17 novembre 1540 dava a tutti i sudditi di San Marco facoltà di arresto dei rei colti in flagranza di omicidio, nonché dei loro favoreggiatori, con taglia di cento o duecento ducati, a seconda del carattere attroce del delitto in questione; ai favoreggiatori si minacciava la stessa pena da infliggersi ai principali responsabili.
Nella repressione dei peggiori delitti che minacciavano l’ordine pubblico fu impresso dalla Parte Cons. Dieci 16 dicembre 1560 un giro di vite: «L’Andarà Parte che, se qualcuno, ò solo, ò in compagnia con altri, andarà alla Casa di alcuno, overo in altro luogo … à commetter Homicidio, Sforzo, Ratto, Incendio, ò star alla strada, ò far altri simili delitti, immediate commesso il delitto, e ritrovati inflagranti crimine, essi possano in quell’istante esser impune presi, e morti, ancora in luoghi alieni, in caso che subito commesso il delitto fussero in fin là perseguitati; & chi … quelli darà vivi nelle forze della giustitia, overo ammazzarà ancora in Terre Aliene … guadagni tute le armi, cavalli, danari, e le robbe, che li delinquenti presi vivi, ò morti, à quel tempo si trovassero haver appresso di loro insieme co’l terzo del tratto de’ Beni delli delinquenti li quali subito gli siano confiscati». Si dava così carta bianca a chiunque bloccasse la fuga di rei colti in flagranza di reato violento contro la persona: per conseguirne l’arresto era permesso tutto – compresi ferimento ed uccisione – e lautamente ricompensata la consegna del reo, vivo o morto.