SAN MARCO E I DELINQUENTI: IL DIRITTO ALL’AUTODIFESA.
di Millo Bozzolan
Edoardo Rubini ne parla in “Giustizia Veneta”
La funzione della storia è anche quella di insegnare ai popoli, ma nel momento in cui essa viene nascosta, negata, od occultata, una nazione ( cui la storia appartiene) non può imparare nulla: non solo, non può fare scomodi paragoni con quanto succede oggi. Prendiamo il caso della giustizia, sappiamo come sia amministrata oggi, e come il cittadino-suddito, sia in balìa di ogni delinquente con diritti paradossalmente molto maggiori delle vittime delle sue azioni pedatorie.
Se guardiamo alla ‘nostra’ di storia, alla storia della Repubblica marciana, dipinta con sufficienza nella vulgata comune, come un regime sostanzialmente oligarchico, dove si era sottoposti all’arbitrio di una aristocrazia che badava ai suoi interessi, troviamo delle plateali smentite a questa visione, se solo si scelgono i libri giusti.
Prendiamo il caso del diritto fondamentale all’autodifesa, oggi totalmente negato, dalla repubblichetta bananiera, la cui classe dirigente sente fondamentalmente una istintiva solidarietà col delinquente di strada, e non con “cittadino” che li mantiene nelle ‘careghe’ e che viene ogni giorno derubato, violentato, ucciso impunemente o quasi, nella propria casa. Riporto il brano di Rubini:
“Il principio vuole che il bandito sorpreso ‘a rompar i confini ‘, cioé a trasgredire i divieti di ingresso nel territorio precluso (contraffazion de bando), POSSA ESSERE IMPUNEMENTE CATTURATO , FERITO OD UCCISO DA CHIUNQUE. Lo stesso provvedimento di bando stabiliva la taglia in denaro per chi avesse consegnato la persona viva o solo la sua testa, e tale somma veniv aprelevata dai beni di questi, o in mancanza dalle casse della magistratura… In sostanza la difesa del territorio era affidata alla stessa comunità locale: “Debbano li detti uomini della Villa, ò Comun, dove fosse commesso il delitto, sonar Campane a martello, e andar a prender, o amazzar li Delinquenti, e non lo facendo, siano obbligati a rifare il danno alli interessati, di quel modo che, parerà alli Rettori delle Città principali.”
Meraviglioso esempio di Giustizia veneta.
Ottimo intervento Milo, ricorda a tutti che cosa fosse il concetto di un popolo davvero libero, soprattutto libero da tutte le monate liberal-democratiche con cui oggi ci hanno riempito la testa. Opportuno il richiamo a “Giustizia Veneta”, copiamo qualche stralcio:
La Parte Cons. Dieci 31 maggio 1536 stabiliva che tutti gli uccisori sfuggiti alla giustizia dovessero subire la generale confisca dei beni ed essere messi al bando da tutto lo Stato, se il delitto era stato compiuto a Venezia, con facoltà di eliminazione anche all’estero, se il reo fosse stato straniero. La Parte Cons. Dieci 17 novembre 1540 dava a tutti i sudditi di San Marco facoltà di arresto dei rei colti in flagranza di omicidio, nonché dei loro favoreggiatori, con taglia di cento o duecento ducati, a seconda del carattere attroce del delitto in questione; ai favoreggiatori si minacciava la stessa pena da infliggersi ai principali responsabili.
Nella repressione dei peggiori delitti che minacciavano l’ordine pubblico fu impresso dalla Parte Cons. Dieci 16 dicembre 1560 un giro di vite: «L’Andarà Parte che, se qualcuno, ò solo, ò in compagnia con altri, andarà alla Casa di alcuno, overo in altro luogo … à commetter Homicidio, Sforzo, Ratto, Incendio, ò star alla strada, ò far altri simili delitti, immediate commesso il delitto, e ritrovati inflagranti crimine, essi possano in quell’istante esser impune presi, e morti, ancora in luoghi alieni, in caso che subito commesso il delitto fussero in fin là perseguitati; & chi … quelli darà vivi nelle forze della giustitia, overo ammazzarà ancora in Terre Aliene … guadagni tute le armi, cavalli, danari, e le robbe, che li delinquenti presi vivi, ò morti, à quel tempo si trovassero haver appresso di loro insieme co’l terzo del tratto de’ Beni delli delinquenti li quali subito gli siano confiscati». Si dava così carta bianca a chiunque bloccasse la fuga di rei colti in flagranza di reato violento contro la persona: per conseguirne l’arresto era permesso tutto – compresi ferimento ed uccisione – e lautamente ricompensata la consegna del reo, vivo o morto.